I termini più ricorrenti nei concorsi pubblici italiani, spiegati in italiano chiaro. Ogni voce è autosufficiente: trovi la definizione, l’ambito di applicazione, e — quando rilevante — il riferimento normativo.
Indice
- ATA
- Avviso di interpello
- Avviso pubblico
- Bando di concorso
- Categoria (A, B, C, D)
- CCNL Funzioni Locali
- CCNL Sanità
- CCNL Scuola
- Concorso pubblico
- Concorso unico
- D.Lgs. 165/2001
- Domanda telematica
- Formez PA
- Graduatoria
- Idoneo
- InPA (Portale del reclutamento)
- Mobilità obbligatoria
- Mobilità volontaria
- OSS (Operatore Socio-Sanitario)
- Part-time
- PEC
- Percorso abilitante 60 CFU
- Posizione economica
- Preselezione
- Prova orale
- Prova pratica
- Prova scritta
- Punteggio titoli
- Quota disabili (L. 68/1999)
- RIPAM
- Riserva di posti
- Riserva forze armate (D.Lgs. 66/2010)
- Selezione
- SPID per concorsi
- Stabilizzazione del personale
- Tempo determinato
- Tempo indeterminato
- Test psicoattitudinale
- TFA (Tirocinio Formativo Attivo)
- Vincitore
ATA
Acronimo di Amministrativo, Tecnico e Ausiliario: il personale non docente delle scuole statali italiane, che svolge funzioni di supporto amministrativo, tecnico e di vigilanza.
ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) indica il personale non docente delle istituzioni scolastiche statali italiane. È distinto dal corpo docente e comprende tutte le figure professionali che garantiscono il funzionamento amministrativo, tecnico e logistico della scuola. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della scuola) e il contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca.
Il personale ATA si articola in quattro profili principali:
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA): figura apicale, responsabile dell’ufficio di segreteria;
- Assistente amministrativo: gestione degli uffici di segreteria;
- Assistente tecnico: supporto ai laboratori disciplinari;
- Collaboratore scolastico: vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni.
Le assunzioni avvengono tramite concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) oppure tramite scorrimento delle graduatorie provinciali di istituto (GPS ATA). Il reclutamento per i ruoli di DSGA avviene con procedura concorsuale separata.
Riferimento normativo: D.Lgs. 297/1994
Vedi anche: graduatoria, dsga, concorso docenti, categoria b.
Avviso di interpello
Atto con cui un’amministrazione pubblica pubblica internamente la disponibilità di un posto, invitando il proprio personale a candidarsi prima di avviare un concorso esterno.
L’avviso di interpello è lo strumento con cui una pubblica amministrazione rende nota ai propri dipendenti la disponibilità di uno o più posti vacanti, offrendo loro la priorità nella copertura del ruolo rispetto al reclutamento esterno. Si tratta di una procedura di mobilità interna volontaria, distinta dal concorso pubblico ordinario.
L’interpello si applica tipicamente quando un ente intende coprire un posto attraverso il trasferimento o il passaggio di personale già in servizio, prima di attivare procedure selettive aperte all’esterno. I dipendenti interessati presentano la propria candidatura entro il termine indicato nell’avviso; la valutazione avviene secondo criteri predefiniti (anzianità, titoli, motivazione). L’istituto è disciplinato in via generale dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, che regola la mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, e trova applicazione anche nei comparti scuola e sanità con norme di settore specifiche.
Un esempio frequente è l’interpello per mobilità volontaria tra enti locali: il comune pubblica l’avviso sul proprio sito istituzionale e nella sezione InPA, fissa un termine di 15-30 giorni per le domande e, in assenza di idonei interni, procede con concorso pubblico.
Riferimento normativo: Art. 30 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: mobilità volontaria, passaggio di profilo, concorso interno, graduatoria.
Avviso pubblico
Atto amministrativo con cui un ente pubblico rende nota un’opportunità (selezione, manifestazione di interesse, incarico) senza attivare una procedura concorsuale formale.
L’avviso pubblico è uno strumento con cui una pubblica amministrazione comunica la disponibilità di un posto, di un incarico o di una collaborazione, invitando i soggetti interessati a presentare la propria candidatura. A differenza del bando di concorso, non costituisce una procedura selettiva regolamentata dal DPR 487/1994 e non dà luogo a una graduatoria vincolante per l’ente.
Gli avvisi pubblici sono utilizzati principalmente per: conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza esterna (art. 7, comma 6-bis, D.Lgs. 165/2001), selezione di esperti per progetti finanziati da fondi europei, manifestazioni di interesse per incarichi dirigenziali a tempo determinato, e mobilità volontaria tra enti. La valutazione delle candidature avviene secondo criteri discrezionali indicati nell’avviso stesso, senza l’obbligo di commissione esaminatrice secondo le regole concorsuali ordinarie.
L’avviso deve comunque essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente (D.Lgs. 33/2013) e, per gli enti statali, sul portale InPA. Non garantisce all’idoneo il diritto all’assunzione, a differenza di quanto avviene per i vincitori di un concorso pubblico.
Riferimento normativo: Art. 7, comma 6-bis, D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 33/2013
Vedi anche: bando di concorso, graduatoria, mobilità volontaria, incarico a tempo determinato.
Bando di concorso
Atto amministrativo ufficiale con cui un’amministrazione pubblica indice una selezione, definendo requisiti di ammissione, prove, posti disponibili e modalità di partecipazione.
Il bando di concorso è l’atto amministrativo con cui un ente pubblico indice formalmente una procedura selettiva per il reclutamento di personale. Fissa in modo vincolante le regole della selezione: i posti messi a concorso, i requisiti di ammissione, le prove previste, i criteri di valutazione e i termini di presentazione della domanda. Una volta pubblicato, il bando ha forza di lex specialis: né l’amministrazione né i candidati possono derogarne le disposizioni.
I bandi degli enti statali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4ª Serie Speciale – Concorsi) e sul portale InPA (inpa.gov.it), che dal 2022 è il punto di accesso unico per i concorsi pubblici nazionali. Per gli enti locali la pubblicazione avviene anche sull’albo pretorio online dell’ente. La domanda di partecipazione va presentata entro i termini indicati, quasi sempre in via telematica tramite SPID o CIE.
I requisiti generali di ammissione — cittadinanza, età minima, titolo di studio, godimento dei diritti civili — sono disciplinati dal DPR 487/1994 e dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001. Eventuali riserve di posti (es. disabili, forze armate) devono essere esplicitamente indicate nel bando stesso.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: graduatoria, requisiti di ammissione, riserva forze armate, prova preselettiva.
Categoria (A, B, C, D)
Sistema di classificazione del personale delle pubbliche amministrazioni italiane in quattro livelli, da A (mansioni esecutive) a D (funzioni specialistiche e di coordinamento), definito dal CCNL Funzioni Centrali.
Le categorie A, B, C e D sono i quattro livelli in cui è inquadrato il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni italiane secondo il sistema di classificazione introdotto dal D.Lgs. 165/2001 e disciplinato nei dettagli dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto. Ogni categoria corrisponde a un diverso grado di complessità delle mansioni, responsabilità e retribuzione.
La progressione è la seguente: categoria A raggruppa i profili con compiti esecutivi e di supporto materiale (es. ausiliario, operatore); categoria B include operatori tecnici e amministrativi con autonomia limitata; categoria C riguarda istruttori amministrativi, contabili e tecnici con responsabilità operative; categoria D comprende i funzionari con funzioni specialistiche, istruttorie e di coordinamento, spesso con posizione organizzativa. Nei bandi di concorso la categoria determina il titolo di studio minimo richiesto: di norma licenza media per A, diploma per B e C, laurea triennale o magistrale per D.
Nei concorsi per categoria D rientra ad esempio il profilo di Funzionario amministrativo, tra i più ricorrenti nei concorsi pubblici nazionali e locali.
Riferimento normativo: Art. 52 D.Lgs. 165/2001; CCNL Funzioni Centrali 2019-2021
Vedi anche: area professionale, funzionario, profilo professionale, graduatoria.
CCNL Funzioni Locali
Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di impiego del personale non dirigente degli enti locali, tra cui Comuni, Province e Città metropolitane.
Il CCNL Funzioni Locali è il contratto collettivo nazionale di lavoro che regolamenta il trattamento economico e normativo dei dipendenti non dirigenti degli enti locali: Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e altri enti del comparto. È stipulato tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali rappresentative del settore.
Il contratto definisce gli elementi fondamentali per i concorsi pubblici e la carriera nel comparto: le categorie di inquadramento (A, B, C, D), i profili professionali, i trattamenti tabellari, la progressione economica orizzontale e quella verticale, le indennità accessorie e le norme disciplinari. Per chi partecipa a un concorso in un ente locale, il CCNL Funzioni Locali determina lo stipendio iniziale, l’inquadramento e le condizioni contrattuali dell’assunzione.
Il contratto vigente, sottoscritto il 16 novembre 2022, ha rinnovato il precedente del 2019 introducendo nuovi istituti come il lavoro agile strutturale e aggiornando i valori tabellari. Si applica a circa 430.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale.
Riferimento normativo: D.Lgs. 165/2001, art. 40; CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022
Vedi anche: categoria d, aran, inquadramento, progressione verticale.
CCNL Sanità
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità regola il rapporto di lavoro di medici, infermieri e personale del SSN, definendo retribuzioni, mansioni e progressioni di carriera.
Il CCNL Sanità è il contratto collettivo nazionale che disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il comparto Sanità è uno dei comparti contrattuali pubblici riconosciuti dal D.Lgs. 165/2001 e la contrattazione è affidata all’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per la parte pubblica e alle organizzazioni sindacali rappresentative per quella del personale.
Il comparto è suddiviso in due aree negoziali distinte: il comparto vero e proprio (infermieri, tecnici, OSS, personale amministrativo) e la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ciascuno con un contratto separato. Il CCNL definisce le categorie di inquadramento, i livelli retributivi, le indennità specifiche (turni, reperibilità, rischio), i criteri di progressione economica e le procedure di mobilità interna. Per i concorsi pubblici in sanità, il contratto determina la categoria di accesso al posto (es. categoria D per infermieri coordinatori) e la retribuzione di ingresso.
Il CCNL Comparto Sanità vigente, siglato nel 2024, ha rinnovato i trattamenti economici per il periodo 2022-2024 introducendo aumenti tabellari e nuove indennità di specificità sanitaria.
Riferimento normativo: Art. 40 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: aran, categoria d, comparto, progressione economica orizzontale.
CCNL Scuola
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca che disciplina il rapporto di lavoro di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA delle scuole statali.
Il CCNL Scuola è il contratto collettivo nazionale che regola le condizioni di lavoro del personale dipendente delle istituzioni scolastiche statali: docenti di ogni ordine e grado, personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e dirigenti scolastici. Appartiene al comparto Istruzione e Ricerca, uno dei comparti della contrattazione pubblica definiti dall’Aran secondo il D.Lgs. 165/2001.
Il CCNL Scuola definisce stipendi tabellari, progressioni economiche, orari di servizio, ferie, aspettative, mobilità e procedure disciplinari. La trattativa avviene tra Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali rappresentative. I contratti si rinnovano per tratti triennali: il CCNL 2019-2021, firmato nel 2022, ha ridefinito le tabelle stipendiali e introdotto il contratto formativo per i docenti neoassunti.
Per chi partecipa ai concorsi scolastici, il CCNL è rilevante perché determina la fascia retributiva di ingresso, le modalità di ricostruzione della carriera e il trattamento economico durante il periodo di prova. Il rinnovo del CCNL 2022-2024 è stato sottoscritto nel 2025.
Riferimento normativo: D.Lgs. 165/2001, art. 40; D.Lgs. 150/2009
Vedi anche: personale ata, aran, comparto istruzione e ricerca, periodo di prova.
Concorso pubblico
Procedura selettiva mediante la quale le pubbliche amministrazioni reclutano personale, garantendo accesso per merito e in condizioni di parità tra i candidati.
Il concorso pubblico è la procedura ordinaria con cui le pubbliche amministrazioni italiane selezionano e assumono personale a tempo indeterminato o determinato. Secondo l’art. 97 della Costituzione, i pubblici impieghi si accedono di regola tramite concorso, principio ribadito dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina le modalità di reclutamento per tutte le amministrazioni pubbliche.
La procedura si articola tipicamente in: pubblicazione del bando (nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi), presentazione della domanda online tramite portale InPA, svolgimento delle prove (preselettiva, scritta, orale, eventuale prova pratica), formazione della graduatoria finale e assunzione degli idonei nei limiti dei posti disponibili. I requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i programmi d’esame sono fissati nel bando, nel rispetto del DPR 487/1994 per le amministrazioni statali.
I concorsi si distinguono per categoria o area professionale (es. Area degli Operatori, Area dei Funzionari), per ente banditore e per eventuale riserva di posti, come la quota del 7% riservata alle categorie protette secondo la L. 68/1999 o le riserve per il personale militare.
Riferimento normativo: Art. 97 Costituzione; Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: graduatoria, bando, idoneo, riserva categorie protette.
Concorso unico
Procedura selettiva centralizzata che recluta personale per più amministrazioni pubbliche contemporaneamente, con un unico bando, un’unica graduatoria e criteri omogenei.
Il concorso unico è una procedura selettiva centralizzata con cui un’unica amministrazione capofila — tipicamente il Dipartimento della Funzione Pubblica o Formez PA tramite il programma RIPAM — bandisce un concorso per conto di più enti pubblici, evitando la moltiplicazione di selezioni parallele per profili identici o analoghi.
La base normativa è l’art. 4 del D.L. 80/2021 (convertito in L. 113/2021), che ha rafforzato il ricorso a procedure concorsuali centralizzate e standardizzate. I candidati partecipano con un’unica domanda, affrontano prove uniformi — spesso computerizzate — e confluiscono in una graduatoria nazionale unica. Al momento dell’assunzione, i vincitori scelgono la sede o l’amministrazione in ordine di punteggio. I bandi vengono pubblicati sul portale InPA con iscrizione tramite SPID o CIE.
Esempi concreti: il concorso unico per funzionari amministrativi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del 2022-2023, che ha reclutato centinaia di unità per decine di ministeri ed enti centrali con un’unica procedura RIPAM.
Riferimento normativo: Art. 4 D.L. 80/2021, conv. L. 113/2021
Vedi anche: ripam, graduatoria, formez pa, inpa.
D.Lgs. 165/2001
Il decreto legislativo che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni italiane, definendo regole su assunzioni, organizzazione e gestione del personale.
Il D.Lgs. 165/2001 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») è il testo normativo fondamentale che regola il pubblico impiego in Italia. Stabilisce i principi su organizzazione delle PA, reclutamento del personale, contrattazione collettiva e responsabilità dirigenziale.
In materia di concorsi pubblici, l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 è il riferimento cardine: impone che l’accesso al lavoro pubblico avvenga tramite procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di accesso. Lo stesso articolo fissa i criteri minimi che ogni bando deve rispettare: requisiti di ammissione, modalità di selezione, composizione delle commissioni. L’art. 52 disciplina invece le mansioni e le categorie di inquadramento del personale già assunto.
Il decreto si applica a ministeri, enti pubblici non economici, agenzie, università ed enti locali. Alcune categorie — magistrati, personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo diplomatico — sono escluse dall’ambito di applicazione e regolate da norme speciali. Numerose modifiche successive (tra cui il D.Lgs. 75/2017 e il D.L. 80/2021) hanno aggiornato le disposizioni sul reclutamento e la mobilità.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: concorso pubblico, graduatoria, categoria, mobilità volontaria.
Domanda telematica
Modalità obbligatoria di presentazione della domanda di partecipazione a un concorso pubblico, effettuata esclusivamente via internet tramite portali dedicati con autenticazione digitale.
La domanda telematica è la procedura con cui il candidato si iscrive a un concorso pubblico compilando e inviando il modulo di partecipazione esclusivamente per via informatica, senza possibilità di invio cartaceo. L’obbligo generalizzato di presentazione telematica per i concorsi pubblici discende dal principio di digitalizzazione della pubblica amministrazione sancito dal D.Lgs. 82/2005 (Codice del consumo digitale) e confermato dal DPR 487/1994 nelle sue applicazioni aggiornate.
L’accesso avviene tramite identità digitale, nella quasi totalità dei casi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Le piattaforme principali sono il portale InPA (inpa.gov.it) per i concorsi nazionali, i portali regionali e comunali, e sistemi proprietari di singole amministrazioni. Il bando indica sempre l’indirizzo esatto, i termini di scadenza e i documenti da allegare in formato digitale (PDF, JPEG).
La domanda si considera presentata solo dopo la ricezione della ricevuta di protocollazione automatica. Invii effettuati oltre i termini indicati, anche per problemi tecnici imputabili al candidato, comportano l’esclusione. È buona prassi completare la procedura almeno 24 ore prima della scadenza.
Riferimento normativo: D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); DPR 487/1994
Vedi anche: inpa, spid, bando di concorso, esclusione dal concorso.
Formez PA
Ente pubblico non economico vigilato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che supporta le pubbliche amministrazioni italiane nella formazione del personale e nell’organizzazione dei concorsi pubblici.
Formez PA (Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PA) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nasce dalla trasformazione del Formez originario ed è regolato dallo statuto approvato con decreto ministeriale, operando come braccio tecnico-operativo della PA centrale per selezione, formazione e assistenza istituzionale.
Nel campo dei concorsi pubblici, Formez PA svolge tre funzioni principali: gestisce le procedure selettive per conto di ministeri ed enti centrali (spesso nell’ambito del programma RIPAM), eroga formazione obbligatoria per il personale delle amministrazioni aderenti, e fornisce assistenza tecnica per la digitalizzazione dei processi amministrativi. Le prove dei concorsi che gestisce si svolgono tipicamente in modalità computerizzata e i bandi vengono pubblicati sul portale InPA.
Esempi concreti di concorsi gestiti da Formez PA includono le selezioni per funzionari amministrativi del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Interno e di diverse regioni del Mezzogiorno cofinanziate da fondi europei.
Riferimento normativo: D.Lgs. 165/2001, art. 35; Statuto Formez PA approvato con DM Funzione Pubblica
Vedi anche: ripam, inpa, categoria d, graduatoria.
Graduatoria
Elenco ordinato dei candidati che hanno superato un concorso pubblico, stilato in base al punteggio complessivo ottenuto e utilizzato per le assunzioni in ordine di merito.
La graduatoria è l’elenco dei candidati dichiarati idonei o vincitori al termine di un concorso pubblico, ordinati per punteggio decrescente. Rappresenta lo strumento formale attraverso cui la pubblica amministrazione procede alle assunzioni, scorrendo le posizioni dall’alto verso il basso. La sua redazione è disciplinata dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e dal DPR 487/1994.
Una graduatoria si distingue in graduatoria dei vincitori (chi riceve il posto fin da subito) e graduatoria degli idonei (chi ha superato le prove ma non rientra nei posti banditi, e può essere chiamato in caso di scorrimento). La validità ordinaria è di due anni dalla data di approvazione, salvo proroghe disposte per legge. Durante tale periodo altre amministrazioni possono utilizzarla per proprie assunzioni, previo accordo, tramite il meccanismo dello scorrimento interpubblico.
In caso di parità di punteggio, i criteri di precedenza applicati sono quelli previsti dalla L. 68/1999 (categorie protette), dalla L. 191/1998 (figli a carico) e, ove previsto dal bando, dal titolo di preferenza per i militari in ferma volontaria.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: idoneo, vincitore, scorrimento, riserva categorie protette.
Idoneo
Candidato che ha superato tutte le prove di un concorso pubblico ma non rientra nei posti messi a bando, risultando collocato in graduatoria senza diritto immediato all’assunzione.
Nel contesto dei concorsi pubblici, idoneo è il candidato che ha superato tutte le prove selettive previste dal bando — comprese eventuali valutazioni dei titoli — e ha ottenuto un punteggio sufficiente per essere inserito in graduatoria, ma si colloca oltre i posti disponibili. A differenza del vincitore, l’idoneo non ha diritto immediato all’assunzione.
La graduatoria degli idonei ha una validità ordinaria di due anni dalla data di approvazione, secondo quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, salvo proroghe disposte per legge. Durante questo periodo, un idoneo può essere chiamato in servizio qualora si liberino posti (per rinuncia di un vincitore, nuove autorizzazioni alle assunzioni o scorrimento della graduatoria) oppure qualora un’altra amministrazione richieda l’utilizzo della graduatoria vigente.
Ad esempio, in un concorso per 50 funzionari, i primi 50 classificati sono vincitori; dal 51° in poi, tutti coloro che hanno comunque superato le prove sono idonei. Lo scorrimento della graduatoria è regolato dal bando e dalle successive autorizzazioni dell’amministrazione procedente.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: graduatoria, vincitore, scorrimento graduatoria, bando di concorso.
InPA (Portale del reclutamento)
Portale nazionale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione dei bandi di concorso pubblico e l’iscrizione telematica alle selezioni della pubblica amministrazione italiana.
InPA (inpa.gov.it) è il portale nazionale del reclutamento pubblico, istituito dall’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.L. 80/2021 (convertito con L. 113/2021). È gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituisce il punto unico di accesso a tutti i concorsi pubblici delle amministrazioni statali, degli enti locali e degli enti pubblici non economici.
L’iscrizione al portale avviene tramite SPID o CIE. Attraverso InPA i candidati possono: consultare i bandi attivi, candidarsi ai concorsi, verificare l’esito delle prove e caricare documentazione. Dal lato delle amministrazioni, InPA è lo strumento obbligatorio per la pubblicazione dei bandi e la gestione delle procedure selettive. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere i dati relativi ai posti vacanti e ai fabbisogni di personale, alimentando così il sistema informativo del personale.
Dal 2022 la pubblicazione su InPA è condizione di efficacia dei bandi: un concorso non caricato sul portale non produce effetti giuridici. I grandi concorsi gestiti da Formez PA (RIPAM) transitano obbligatoriamente per InPA come canale ufficiale di iscrizione.
Riferimento normativo: Art. 35-ter D.Lgs. 165/2001, introdotto da D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021
Vedi anche: ripam, bando di concorso, spid, graduatoria.
Mobilità obbligatoria
Trasferimento coattivo di un dipendente pubblico disposto dall’amministrazione, senza necessità di consenso, per esigenze organizzative o in caso di eccedenza di personale.
La mobilità obbligatoria è il trasferimento di un dipendente pubblico disposto unilateralmente dall’amministrazione di appartenenza, prescindendo dal consenso del lavoratore. Si distingue dalla mobilità volontaria, che richiede invece la domanda del dipendente e l’accordo tra enti cedente e ricevente.
Il principale strumento normativo è l’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che disciplina le procedure di eccedenza e di messa in disponibilità del personale. Quando un’amministrazione dichiara l’eccedenza di determinati profili, i dipendenti interessati vengono iscritti in appositi elenchi gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica: per un periodo massimo di ventiquattro mesi ricevono una indennità pari all’80% della retribuzione e vengono assegnati prioritariamente ad altre amministrazioni che abbiano posti vacanti compatibili. Decorso il biennio senza ricollocazione, il rapporto di lavoro si risolve.
La mobilità obbligatoria può riguardare anche singoli dipendenti trasferiti per motivate esigenze di servizio, nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto (es. CCNL Funzioni Centrali). Il trasferimento non può comportare, di norma, demansionamento né riduzione della retribuzione.
Riferimento normativo: Art. 34 e 34-bis D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: mobilità volontaria, eccedenza di personale, disponibilità, categoria d.
Mobilità volontaria
Strumento che consente al dipendente pubblico di trasferirsi, su propria richiesta, a un’altra amministrazione senza dover sostenere un nuovo concorso pubblico.
La mobilità volontaria è l’istituto del pubblico impiego che permette a un dipendente di ruolo di passare a un’altra amministrazione pubblica a seguito di domanda spontanea, conservando il proprio inquadramento contrattuale e l’anzianità di servizio maturata. È disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego).
Il trasferimento richiede il consenso dell’amministrazione di destinazione e, salvo accordi diversi, anche il nulla osta di quella di provenienza. I posti disponibili vengono pubblicati obbligatoriamente sul portale InPA prima di avviare nuove procedure concorsuali: le amministrazioni sono tenute a coprire le vacanze tramite mobilità, se possibile, come misura di razionalizzazione del personale. Il dipendente deve appartenere alla stessa area funzionale (o categoria) e allo stesso profilo professionale del posto da ricoprire, oppure a profili equivalenti previsti dai rispettivi contratti collettivi.
Esempio pratico: un funzionario amministrativo (Area dei Funzionari, ex categoria D) di un Ministero può chiedere il trasferimento a un ente locale che abbia pubblicato un posto equivalente su InPA, senza necessità di sostenere un nuovo concorso.
Riferimento normativo: Art. 30 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: mobilità obbligatoria, categoria d, graduatoria, nulla osta.
OSS (Operatore Socio-Sanitario)
Figura professionale del settore sanitario e assistenziale che svolge attività di supporto alla persona nelle cure quotidiane e nella riabilitazione, operando in strutture pubbliche e private.
L’Operatore Socio-Sanitario (OSS) è una figura professionale che fornisce assistenza diretta alla persona e supporto alle attività di cura, igiene, mobilizzazione e riabilitazione, in collaborazione con il personale infermieristico e medico. Il profilo è definito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che ha unificato le precedenti figure di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTAA) e Operatore Socio-Assistenziale (OSA).
Per esercitare la professione è necessario il diploma OSS, rilasciato al termine di un corso regionale della durata minima di 1.000 ore (di cui almeno 450 di tirocinio pratico). I concorsi pubblici per OSS sono indetti prevalentemente da Aziende Sanitarie Locali (ASL), Aziende Ospedaliere e IRCCS, e rientrano nella categoria B del comparto Sanità secondo il CCNL di settore. La selezione prevede di norma una prova scritta o preselettiva e una prova pratica.
In molti bandi è prevista la riserva di posti per personale interno già titolare di contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 (stabilizzazioni). L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS/C) può svolgere mansioni aggiuntive di competenza infermieristica di base.
Riferimento normativo: Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001 (G.U. n. 91/2001); D.Lgs. 75/2017 art. 20
Vedi anche: categoria b, ccnl comparto sanità, stabilizzazione, prova pratica.
Part-time
Rapporto di lavoro pubblico a orario ridotto rispetto al tempo pieno, regolato da specifiche norme che ne disciplinano l’accesso, la trasformazione e i limiti nei concorsi.
Il part-time nel pubblico impiego è un regime di lavoro a orario ridotto, inferiore al tempo pieno (36 ore settimanali per la maggior parte dei comparti), che può essere orizzontale (riduzione giornaliera dell’orario), verticale (prestazione a tempo pieno in alcuni giorni o periodi) o misto. È regolato dall’art. 4 del D.Lgs. 61/2000 e, per il pubblico impiego in particolare, dall’art. 1 della L. 662/1996 e dall’art. 73 del D.L. 112/2008.
Il dipendente pubblico può richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time; l’amministrazione può negare o differire la concessione per motivate esigenze organizzative. La percentuale di post part-time autorizzabili è di norma entro il 25% della dotazione organica di ciascuna qualifica. Il trattamento economico e previdenziale è proporzionale all’orario effettivamente prestato.
Nei concorsi pubblici, i candidati con contratto part-time maturano anzianità di servizio in misura proporzionale; ciò rileva nei titoli di servizio valutati nelle graduatorie. Il part-time è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative esterne non autorizzate dall’ente.
Riferimento normativo: Art. 4 D.Lgs. 61/2000; Art. 73 D.L. 112/2008; Art. 1 L. 662/1996
Vedi anche: tempo pieno, titoli di servizio, graduatoria, incompatibilità.
PEC
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di messaggistica elettronica con valore legale equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno, obbligatoria in molti procedimenti della pubblica amministrazione.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che garantisce, tramite ricevute rilasciate dai gestori accreditati, la certezza dell’invio, della consegna e dell’integrità del messaggio. Secondo il DPR 68/2005, la trasmissione via PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei concorsi pubblici la PEC è rilevante in più fasi: alcune amministrazioni la richiedono come canale di comunicazione ufficiale per convocazioni, richieste di documenti o comunicazione dell’esito dei procedimenti. I candidati sprovvisti di PEC personale possono utilizzare quella istituzionale (ad esempio quella aziendale), purché sia intestata al concorrente. L’obbligo di dotarsi di una PEC è esteso a professionisti, imprese e società; i privati cittadini non sono obbligati per legge, ma possono ottenerla gratuitamente tramite servizi accreditati AgID.
Dall’entrata in vigore del Codice del Consumo digitale e delle successive modifiche al domicilio digitale, la PEC costituisce il domicilio digitale eletto dal cittadino nei rapporti con la PA, registrabile su INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali, attivo dal 6 luglio 2023).
Riferimento normativo: DPR 68/2005; Art. 3-bis D.Lgs. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale)
Vedi anche: domicilio digitale, spid, inpa, istanza di partecipazione.
Percorso abilitante 60 CFU
Percorso universitario di 60 crediti formativi che abilita all’insegnamento nella scuola secondaria, istituito dal DPCM 4 agosto 2023 in sostituzione del TFA.
Il percorso abilitante 60 CFU è il titolo di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, introdotto dal DPCM 4 agosto 2023 in attuazione del D.Lgs. 36/2022. Ha progressivamente sostituito il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) come percorso abilitante ordinario, uniformando la formazione iniziale dei docenti a livello nazionale.
Il percorso si articola in 60 CFU/CFA ripartiti tra discipline pedagogico-didattiche, psicologiche e antropologiche (30 CFU), tirocinio diretto e indiretto (20 CFU) e insegnamento di lingua inglese e competenze digitali (10 CFU). Viene erogato da università e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) e si conclude con una prova finale che conferisce l’abilitazione per la specifica classe di concorso. Chi è già in possesso di 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 può accedere a un percorso ridotto a 30 CFU.
Il conseguimento dell’abilitazione è requisito necessario per partecipare ai concorsi docenti ordinari banditi dal MIM. L’abilitazione non ha scadenza e vale su tutto il territorio nazionale.
Riferimento normativo: DPCM 4 agosto 2023; D.Lgs. 36/2022
Vedi anche: tfa, classe di concorso, concorso docenti, graduatoria provinciale per le supplenze.
Posizione economica
Livello retributivo all’interno di una categoria contrattuale del pubblico impiego, che determina lo stipendio tabellare e avanza per anzianità o progressione.
La posizione economica è il gradino retributivo che un dipendente pubblico occupa all’interno della propria categoria contrattuale. Ogni categoria (ad esempio C o D nei CCNL del comparto Funzioni Centrali) è suddivisa in più posizioni economiche — denominate tipicamente C1, C2, C3 oppure D1, D2, D3, D4 — ciascuna associata a uno stipendio tabellare diverso.
L’inquadramento nella posizione economica avviene al momento dell’assunzione, in base al profilo professionale e al bando di concorso. Il passaggio a una posizione economica superiore può avvenire per progressione economica orizzontale, riconosciuta dai singoli enti sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa (anzianità, valutazione della performance, titoli). Questo tipo di progressione non comporta cambio di categoria né di mansioni, ma solo un incremento retributivo.
Nei bandi di concorso la posizione economica di ingresso è sempre indicata esplicitamente: ad esempio, un concorso per istruttore amministrativo categoria C prevede normalmente l’assunzione in posizione economica C1. La retribuzione accessoria e il trattamento di fine rapporto si calcolano a partire dallo stipendio tabellare della posizione ricoperta.
Riferimento normativo: Art. 52 D.Lgs. 165/2001; CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021
Vedi anche: categoria contrattuale, progressione economica orizzontale, inquadramento, trattamento economico.
Preselezione
Prova filtrante, di norma a risposta multipla, che nei concorsi pubblici con molte domande riduce i candidati ammessi alle fasi successive.
La preselezione è una prova preliminare a risposta multipla (quiz) che le amministrazioni pubbliche possono attivare quando il numero di domande supera una soglia stabilita dal bando. Il suo scopo è ridurre i candidati da ammettere alle prove scritte e orali, garantendo la gestibilità della procedura concorsuale.
La preselezione si svolge di norma in forma computerizzata presso sedi d’esame distribuite sul territorio o, in alcuni concorsi, in modalità remota. Il punteggio ottenuto è di solito usato esclusivamente come soglia di accesso e non confluisce nel punteggio finale della graduatoria, salvo diversa previsione del bando. Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, le modalità di selezione devono garantire imparzialità e trasparenza: la preselezione rientra in questo quadro come strumento discrezionale dell’ente.
Nei grandi concorsi nazionali, come quelli gestiti da RIPAM o dal Ministero della Giustizia, la preselezione è sistematica quando le candidature superano le dieci volte i posti disponibili. I quesiti vertono tipicamente su logica, cultura generale, informatica di base e, a volte, materie specifiche del profilo.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: graduatoria, prova scritta, bando di concorso, ripam.
Prova orale
Fase del concorso pubblico in cui il candidato sostiene un colloquio davanti a una commissione esaminatrice, volta ad accertare competenze, motivazioni e capacità di comunicazione.
La prova orale è la fase finale — o una delle fasi — di un concorso pubblico, in cui la commissione esaminatrice valuta il candidato attraverso un colloquio diretto. Accerta non solo le conoscenze tecniche già verificate per iscritto, ma anche le capacità espressive, il ragionamento critico e, nei profili con funzioni di coordinamento, le attitudini relazionali e organizzative.
Secondo il DPR 487/1994 e le successive linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, la prova orale si svolge in seduta pubblica: i candidati ammessi ricevono comunicazione della data con almeno venti giorni di anticipo tramite pubblicazione nell’albo dell’amministrazione o sul portale InPA. Il punteggio minimo per superarla è di norma 21/30 (o il corrispondente in scale diverse indicate dal bando). La commissione può richiedere la conoscenza di una lingua straniera e l’utilizzo di strumenti informatici, laddove previsti dal bando.
Nei concorsi RIPAM e nei grandi concorsi nazionali la prova orale è spesso abbinata alla verifica della lingua inglese e delle competenze digitali. Il voto finale di concorso risulta dalla media ponderata di tutte le prove, secondo i pesi stabiliti nel bando.
Riferimento normativo: Art. 8 DPR 487/1994
Vedi anche: prova scritta, commissione esaminatrice, graduatoria, punteggio finale.
Prova pratica
Prova selettiva in cui il candidato dimostra competenze operative concrete, come la redazione di atti, l’uso di strumenti informatici o l’esecuzione di attività tecniche proprie del profilo messo a concorso.
La prova pratica è una fase selettiva dei concorsi pubblici in cui il candidato deve eseguire operazioni concrete direttamente connesse alle mansioni del posto da ricoprire: redazione di atti amministrativi, uso di software specifici, esecuzione di procedure tecniche o artigianali, guida di veicoli o macchinari. Si distingue dalla prova scritta tradizionale perché valuta il saper fare, non solo le conoscenze teoriche.
La prova pratica è prevista in modo facoltativo dai bandi, che ne stabiliscono contenuto, durata e criteri di valutazione. Può essere collocata prima o dopo la prova orale, oppure sostituirla integralmente. È frequente nei profili tecnici e operativi — categorie B e C degli enti locali, profili informatici, geometri, periti — ma compare anche in concorsi per funzionari con competenze specialistiche. Secondo il DPR 487/1994, le commissioni d’esame hanno ampia discrezionalità nel definirne le modalità, nel rispetto del principio di uguaglianza tra i candidati.
Esempi ricorrenti: battitura su tastiera con verifica della velocità e accuratezza per profili di segreteria; esercitazioni su CAD per tecnici; compilazione di atti notarili simulati per funzionari giuridico-amministrativi.
Riferimento normativo: Art. 7 DPR 487/1994
Vedi anche: prova scritta, prova orale, commissione esaminatrice, profilo professionale.
Prova scritta
Fase selettiva dei concorsi pubblici in cui i candidati rispondono per iscritto a quesiti o redigono elaborati, valutata da una commissione esaminatrice.
La prova scritta è una delle fasi fondamentali dei concorsi pubblici: i candidati producono un elaborato scritto — in forma di tema, soluzione di quesiti a risposta aperta, redazione di atti amministrativi o risposta a domande a scelta multipla — che viene valutato da una commissione esaminatrice nominata dall’amministrazione. La disciplina generale è contenuta nel DPR 487/1994 e nell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
La prova può essere svolta in forma cartacea o, sempre più frequentemente, in modalità computer-based (come nei concorsi RIPAM gestiti da Formez PA). Il punteggio minimo per l’ammissione alla fase orale è di norma 21/30 o 7/10, salvo diversa previsione del bando. In alcuni concorsi la prova scritta è l’unica prova selettiva, con la graduatoria formata direttamente sul punteggio ottenuto.
Per i concorsi del comparto scuola e per quelli relativi alle professioni sanitarie, la struttura della prova scritta può variare significativamente per materie e durata in base al profilo messo a concorso.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: prova orale, commissione esaminatrice, preselezione, graduatoria.
Punteggio titoli
Punteggio aggiuntivo attribuito in un concorso pubblico sulla base di titoli di studio, servizi prestati o abilitazioni, secondo criteri stabiliti dal bando.
Il punteggio titoli è la quota di punteggio che una commissione esaminatrice assegna al candidato in ragione di titoli posseduti — quali titoli di studio ulteriori rispetto al requisito minimo, servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, abilitazioni professionali o pubblicazioni scientifiche — distinta dal punteggio conseguito nelle prove scritte e orali. La valutazione avviene secondo tabelle e criteri definiti nel singolo bando di concorso, nel rispetto delle disposizioni generali fissate dal DPR 487/1994 e, per le pubbliche amministrazioni statali, dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
I titoli valutabili e il loro peso sono stabiliti caso per caso: in molti concorsi per la categoria D il servizio prestato a tempo indeterminato vale fino a 2 punti per anno, mentre un dottorato di ricerca può valere 3-5 punti fissi. La valutazione dei titoli avviene di norma dopo le prove, oppure — nei concorsi per soli titoli — costituisce l’unico criterio di selezione. Il punteggio titoli concorre alla formazione del punteggio finale che determina la posizione in graduatoria.
Nei concorsi RIPAM e in quelli banditi tramite InPA la griglia di valutazione dei titoli è pubblicata contestualmente al bando e non è modificabile dalla commissione in corso di procedura.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: graduatoria, punteggio finale, idoneo, bando di concorso.
Quota disabili (L. 68/1999)
Obbligo di legge che riserva una percentuale dei posti nei concorsi pubblici e nelle assunzioni a persone con disabilità o appartenenti ad altre categorie protette, secondo la L. 68/1999.
La quota disabili è la riserva di posti che le pubbliche amministrazioni devono destinare, per legge, a persone con disabilità e categorie protette in ogni procedura di assunzione. Il riferimento normativo principale è la L. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), che disciplina il collocamento mirato nel mercato del lavoro pubblico e privato.
Per le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, la L. 68/1999 impone che almeno il 7% della forza lavoro sia composta da persone con invalidità civile pari o superiore al 46%, o da soggetti appartenenti a categorie protette (es. orfani e vedove di vittime del lavoro, del terrorismo, invalidi di guerra). Nei concorsi pubblici questa quota si traduce in una riserva di posti calcolata sul totale delle posizioni bandite: se il bando prevede 100 posti, almeno 7 devono essere riservati. L’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 ribadisce l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di rispettare tali riserve nelle procedure selettive.
I candidati che intendono avvalersi della quota devono dichiararlo in fase di domanda e allegare la certificazione di invalidità riconosciuta dalla competente commissione medica. Hanno inoltre diritto a tempi aggiuntivi e ausili durante le prove, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992.
Riferimento normativo: L. 68/1999; Art. 35 D.Lgs. 165/2001; L. 104/1992
Vedi anche: categorie protette, riserva forze armate, graduatoria, ausili per disabili.
RIPAM
Programma di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Formez PA per l’organizzazione di concorsi pubblici nazionali a sportello unico per più enti.
RIPAM (Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) è un programma operativo affidato a Formez PA che consente a più amministrazioni centrali di bandire un concorso unico condiviso, anziché procedure separate. È lo strumento principale attraverso cui lo Stato recluta in blocco figure come funzionari amministrativi, tecnici e professionisti per ministeri ed enti pubblici nazionali.
Le procedure RIPAM si strutturano in: bando unico pubblicato sul portale InPA, iscrizione telematica con SPID, prova preselettiva computerizzata (quiz a risposta multipla), prova scritta e colloquio orale. Al termine, viene approvata una graduatoria nazionale unica: i candidati idonei scelgono la sede di assegnazione in base alla posizione in graduatoria. La validità è di norma triennale, salvo proroga disposta dall’amministrazione titolare.
Esempi recenti includono il concorso per Funzionari amministrativi – PA digitale (2023-2024) e le selezioni per il Ministero della Cultura. Le basi normative del reclutamento tramite procedure accentrate si trovano nell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e nel DPR 487/1994 sulle modalità concorsuali.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: formez pa, graduatoria, inpa, prova preselettiva.
Riserva di posti
Quota di posti riservata per legge a categorie specifiche di candidati in un concorso pubblico, sottratta alla graduatoria generale.
La riserva di posti è un meccanismo previsto dalla legge per cui una quota dei posti messi a concorso viene assegnata in via prioritaria a determinate categorie di candidati, indipendentemente dalla loro posizione nella graduatoria generale. L’istituto ha finalità di inclusione sociale e di valorizzazione di specifici meriti o condizioni personali.
Le principali riserve applicate nei concorsi pubblici italiani sono: la riserva del 7% per persone con disabilità (L. 68/1999, art. 3), la riserva per volontari delle Forze Armate in ferma breve o prefissata (D.Lgs. 66/2010), e la riserva per il personale interno all’amministrazione che indice il concorso, applicabile fino al 50% dei posti secondo l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 nei concorsi di progressione verticale. Le percentuali e le categorie beneficiarie sono indicate nel bando di concorso.
Quando i posti riservati non vengono interamente coperti dai candidati aventi titolo, la quota residua confluisce nella graduatoria generale. Le riserve si applicano nell’ordine stabilito dal bando e non sono cumulabili oltre i limiti di legge.
Riferimento normativo: Art. 52 D.Lgs. 165/2001; L. 68/1999; D.Lgs. 66/2010
Vedi anche: graduatoria, idoneo, categoria protetta, scorrimento graduatoria.
Riserva forze armate (D.Lgs. 66/2010)
Quota di posti riservata per legge, nei concorsi pubblici, a militari e congedati in possesso di determinati requisiti, disciplinata dal Codice dell’Ordinamento Militare.
La riserva forze armate è la quota di posti riservata, nei concorsi pubblici, a favore di militari volontari delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio senza demerito. La disciplina è contenuta negli artt. 678 e seguenti del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) e nel relativo regolamento attuativo D.P.R. 90/2010.
La riserva si applica generalmente nella misura del 30% dei posti messi a concorso nelle pubbliche amministrazioni. Ne beneficiano, a determinate condizioni di servizio e anzianità, i volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), i volontari in servizio permanente (VSP) e i congedati con ferma completata. Il candidato che intende avvalersi della riserva deve dichiararlo nella domanda di partecipazione e allegare la documentazione attestante lo status militare.
La riserva non garantisce l’assunzione automatica: il candidato deve comunque superare le prove concorsuali e risultare idoneo. In caso di posti non coperti dalla categoria riservata, i posti residui confluiscono nella graduatoria ordinaria. Nei bandi che prevedono anche la riserva per disabili (L. 68/1999), le due quote operano separatamente.
Riferimento normativo: Artt. 678 ss. D.Lgs. 66/2010; D.P.R. 90/2010
Vedi anche: riserva disabili, graduatoria, idoneo, bando di concorso.
Selezione
Procedura competitiva con cui una pubblica amministrazione valuta i candidati per l’accesso a un posto di lavoro pubblico, attraverso prove scritte, orali o pratiche.
Con selezione si indica l’insieme delle procedure adottate dalle pubbliche amministrazioni per individuare e assumere personale mediante valutazione comparativa dei candidati. Il termine è spesso usato come sinonimo di concorso pubblico, che rimane la modalità ordinaria di reclutamento secondo l’art. 97 della Costituzione e l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
La selezione può articolarsi in diverse forme:
- concorso per esami: prove scritte, orali o pratiche con valutazione dei titoli;
- concorso per titoli: valutazione esclusiva del curriculum;
- concorso per titoli ed esami: combinazione delle due modalità;
- selezione per soli titoli: utilizzata per progressioni interne o incarichi specifici.
Le modalità di svolgimento variano in base alla categoria di inquadramento (A, B, C, D) e all’amministrazione che bandisce. I principi fondamentali che regolano ogni selezione sono pubblicità del bando, trasparenza, imparzialità e rispetto del merito, come stabilito dal DPR 487/1994 per le amministrazioni statali.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001; DPR 487/1994
Vedi anche: concorso pubblico, graduatoria, bando, categoria d.
SPID per concorsi
Sistema Pubblico di Identità Digitale obbligatorio per accedere ai portali di iscrizione ai concorsi pubblici italiani, come InPA, e autenticarsi in modo sicuro.
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione unico che consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione italiana con un’identità digitale verificata. Nei concorsi pubblici, il suo utilizzo è diventato requisito obbligatorio per la presentazione delle domande di partecipazione su piattaforme come InPA (portale nazionale del reclutamento) e i portali di singole amministrazioni.
Lo SPID si ottiene gratuitamente tramite uno degli Identity Provider accreditati (es. Poste Italiane, Aruba, Infocert) presentando documento d’identità e codice fiscale. Esistono tre livelli di sicurezza: per i concorsi è sufficiente il livello 2 (accesso con username, password e codice OTP). In alternativa, molti portali accettano anche CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) come metodi equivalenti, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
Senza SPID o strumento equivalente non è possibile inviare la domanda per i concorsi RIPAM, i concorsi del MIM per docenti o i concorsi banditi tramite portali ministeriali. I cittadini residenti all’estero possono richiedere SPID tramite procedura dedicata con riconoscimento da remoto.
Riferimento normativo: Art. 64 D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
Vedi anche: inpa, ripam, domanda di partecipazione, concorso telematico.
Stabilizzazione del personale
Procedura che consente alle pubbliche amministrazioni di trasformare il rapporto di lavoro di dipendenti precari (a tempo determinato) in un contratto a tempo indeterminato, al ricorrere di specifiche condizioni di legge.
La stabilizzazione del personale è il meccanismo attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato lavoratori già impiegati con contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione o altre forme flessibili, senza ricorrere a un concorso ordinario aperto a tutti. Non è una sanatoria automatica: la legge fissa requisiti precisi di anzianità di servizio, disponibilità di posti in organico e copertura finanziaria.
Il quadro normativo principale è fissato dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia), che ha previsto due canali: la stabilizzazione diretta per chi aveva maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto (anche non continuativi) presso la stessa amministrazione, e procedure concorsuali riservate fino al 50% dei posti per chi aveva almeno due anni di servizio. Le Regioni e gli enti locali hanno applicato disposizioni analoghe tramite piani di fabbisogno del personale.
Esempi concreti: la stabilizzazione dei precari della scuola con la L. 107/2015 (cosiddetta «Buona Scuola») e i piani straordinari per il personale sanitario avviati durante e dopo l’emergenza Covid-19. Le stabilizzazioni non esonerano l’ente dal rispetto dei vincoli di spesa sul personale previsti dal D.Lgs. 165/2001.
Riferimento normativo: Art. 20 D.Lgs. 75/2017
Vedi anche: concorso riservato, tempo determinato, graduatoria, piano del fabbisogno del personale.
Tempo determinato
Contratto di lavoro pubblico con durata predefinita, utilizzato dalle amministrazioni per esigenze temporanee, stagionali o straordinarie, distinto dall’assunzione a tempo indeterminato.
Il tempo determinato nel pubblico impiego è la tipologia contrattuale con cui le amministrazioni assumono personale per un periodo limitato, al termine del quale il rapporto cessa automaticamente. È disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, che consente il ricorso a contratti flessibili solo per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
Le assunzioni a tempo determinato nella PA avvengono tramite concorso pubblico o, in deroga, attingendo alle graduatorie vigenti di concorsi già espletati. Il contratto non può essere rinnovato a tempo indeterminato per il solo fatto della continuità del servizio: la stabilizzazione richiede procedure selettive apposite. L’abuso del contratto a termine da parte della PA non dà diritto alla conversione a tempo indeterminato, ma può generare diritto al risarcimento del danno, secondo orientamenti consolidati della Corte di Cassazione.
Casi tipici: supplenze nel comparto scuola (ATA e docenti), incarichi temporanei in enti locali per progetti finanziati da fondi europei, sostituzione di personale assente. La durata massima ordinaria è 36 mesi, anche non consecutivi, per la medesima amministrazione.
Riferimento normativo: Art. 36 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: graduatoria, stabilizzazione, contratto a tempo indeterminato, reclutamento.
Tempo indeterminato
Rapporto di lavoro pubblico senza scadenza, che si costituisce tramite concorso pubblico e garantisce stabilità occupazionale al dipendente.
Il tempo indeterminato è la forma ordinaria e stabile del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: non ha una scadenza prefissata e cessa solo per cause tipiche quali dimissioni, pensionamento, licenziamento o decesso. Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), l’accesso al tempo indeterminato avviene di norma mediante concorso pubblico, che garantisce i principi costituzionali di trasparenza e imparzialità.
Il dipendente a tempo indeterminato è inquadrato in una area funzionale e in un profilo professionale definiti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL di comparto). Dalla data di assunzione decorrono anzianità di servizio, progressioni economiche e diritti previdenziali. Il periodo di prova, di norma sei mesi, precede la stabilizzazione definitiva nel ruolo.
Da non confondere con il tempo determinato, che la PA può utilizzare solo entro i limiti fissati dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e non può trasformarsi automaticamente in rapporto stabile, a differenza di quanto previsto nel settore privato dal D.Lgs. 81/2015.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: concorso pubblico, tempo determinato, periodo di prova, area funzionale.
Test psicoattitudinale
Prova selettiva che valuta le caratteristiche psicologiche e attitudinali del candidato, obbligatoria nei concorsi per forze di polizia, militari e altri ruoli che richiedono specifiche idoneità psicofisiche.
Il test psicoattitudinale è una prova selettiva che misura tratti della personalità, stabilità emotiva, capacità cognitive e attitudini comportamentali del candidato. È previsto nei concorsi pubblici in cui la mansione richiede requisiti psicologici specifici: forze di polizia, Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e alcune figure sanitarie del SSN.
La prova si svolge generalmente dopo la verifica dei requisiti formali e prima o contestualmente all’accertamento dell’idoneità fisica. Può includere questionari psicometrici standardizzati (es. MMPI-2, test di personalità), prove attitudinali carta-e-matita o computerizzate, e un colloquio con uno psicologo. L’esito è di norma idoneo o non idoneo: il giudizio di non idoneità preclude il proseguimento della procedura concorsuale. Le modalità specifiche sono definite nei singoli bandi e nei decreti regolamentari di ciascun corpo o amministrazione.
Per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, i criteri generali di accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale trovano base nel DPR 487/1994 e nei regolamenti di corpo. Il giudizio è espresso da commissioni medico-psicologiche nominate dall’amministrazione.
Riferimento normativo: DPR 487/1994
Vedi anche: idoneità psicofisica, prova preselettiva, visita medica concorsuale, riserva forze armate.
TFA (Tirocinio Formativo Attivo)
Percorso universitario abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria, istituito dal DM 249/2010 e oggi progressivamente sostituito dai percorsi abilitanti da 60 CFU.
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è il percorso abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, istituito dal DM 249/2010. Il titolo conseguito costituisce requisito di accesso ai concorsi per docenti nella classe di concorso per cui si è abilitati e mantiene validità permanente.
L’accesso avviene tramite selezione pubblica articolata in tre fasi: una prova preselettiva nazionale a risposta multipla, una prova scritta disciplinare e una prova orale. I posti sono ripartiti per ateneo e per classe di concorso in base ai fabbisogni stimati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Il percorso dura un anno accademico e comprende 475 ore di tirocinio diretto e indiretto, insegnamenti di area pedagogico-didattica e disciplinare, e una prova finale abilitante.
Dal 2024 il TFA è progressivamente affiancato e sostituito dal percorso abilitante da 60 CFU, introdotto dal DPCM 4 agosto 2023 in attuazione del D.Lgs. 36/2022. Chi ha già conseguito il TFA mantiene l’abilitazione piena senza necessità di integrazioni.
Riferimento normativo: DM 249/2010; D.Lgs. 36/2022; DPCM 4 agosto 2023
Vedi anche: percorso abilitante 60 cfu, classe di concorso, concorso docenti, graduatoria provinciale per le supplenze.
Vincitore
Candidato che ha superato tutte le prove di un concorso pubblico, risulta in posizione utile in graduatoria e ottiene il diritto all’assunzione presso l’amministrazione che ha bandito la selezione.
Il vincitore di un concorso pubblico è il candidato che, avendo superato tutte le prove previste dal bando, occupa una posizione in graduatoria finale entro il numero di posti messi a concorso. A differenza dell’idoneo, il vincitore acquisisce un diritto soggettivo all’assunzione, subordinato esclusivamente al positivo esito dei controlli sui requisiti dichiarati in sede di domanda.
Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, l’assunzione segue l’approvazione della graduatoria da parte dell’amministrazione procedente. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, il vincitore è tenuto a produrre i documenti richiesti dal bando e a sottoporsi, ove previsto, a visita medica di idoneità. Il termine per l’immissione in servizio è fissato dal bando stesso o comunicato successivamente dall’ente.
Va distinto il vincitore dall’idoneo non vincitore: quest’ultimo ha superato le prove ma si colloca oltre i posti banditi, potendo essere assunto solo in caso di scorrimento della graduatoria. Le graduatorie dei vincitori hanno validità triennale, prorogabile, secondo quanto previsto dall’art. 35 D.Lgs. 165/2001 e dai singoli bandi.
Riferimento normativo: Art. 35 D.Lgs. 165/2001
Vedi anche: idoneo, graduatoria, scorrimento graduatoria, bando di concorso.